Corso di perfezionamento in Metodologia CLIL: acquisisci i 60 CFU con Mnemosine, Ente accreditato Miur

scritto da Operatore

Consegui il corso di perfezionamento annuale post Laurea in Metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado e il corso di perfezionamento annuale post diploma in Metodologia CLIL di 1500 ore e 60 CFU con l’Associazione Mnemosine, Ente accreditato Miur.

L’obiettivo dei corsi è quello di acquisire conoscenze e competenze utili per il metodo CLIL.

I corsi vengono erogati dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria su piattaforma telematica. Le prove finali si svolgeranno realmente in diverse regioni d’Italia, in quattro sessioni da fine primavera all’autunno 2021.

E’ inoltre possibile sostenere l’esame finale anche a Parigi, Londra, Madrid, Atene e Lisbona.

A chi sono destinati i corsi


Il corso di perfezionamento annuale post-Laurea in Metodologia CLIL nella scuola secondaria di primo e secondo grado è aperto a tutti coloro che sono in possesso di laurea anche triennale.

Al corso di perfezionamento annuale post-Diploma in Metodologia CLIL possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore.

Tutte le informazioni su formazionedocenti.it

https://www.orizzontescuola.it/corso-di-perfezionamento-in-metodologia-clil-acquisisci-i-60-cfu-con-mnemosine-ente-accreditato-miur/

 

Educazione motoria alla primaria, si parte da settembre 2022. Concorsi per assumere docenti. BOZZA Legge di BilancioVerso il via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio. Tra

scritto da Operatore

Verso il via libera da parte del Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio. Tra le norme contenute c’è anche l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella scuola primaria.


Ecco quanto è contenuto nella bozza del disegno di legge.

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

L’insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti del medesimo grado di istruzione.

L’organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie aggiuntive rispetto all’orario di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 per le sole classi che non adottano il modello
del tempo pieno.

Ferma restando la responsabilità di entrambi gli insegnanti, per le classi che adottano il tempo pieno, durante le due ore settimanali di educazione motoria, è possibile la compresenza.

Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire le procedure concorsuali per la copertura dei posti necessari per l’insegnamento dell’educazione motoria nella classe primaria a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e secondo la progressione stabilita nel comma 2.

Per maggiori informazioni consultare il seguente sito:

https://www.orizzontescuola.it/educazione-motoria-alla-primaria-si-parte-da-settembre-2022-concorsi-per-assumere-docenti-bozza-legge-di-bilancio/

 

 

Supplenze, non c’è scadenza per invio MAD ma attenzione agli avvisi. Quali scuole cercano insegnanti

scritto da Operatore

Supplenze anno scolastico 2021/22: il Ministero, facendo un passo indietro rispetto alla circolare del 6 agosto scorso, con nota del 27 settembre permette ai docenti inseriti in GPS di presentare la domanda di messa a disposizione MAD. Ma i problemi da affrontare sono tanti.

Elenchiamo alcune delle problematiche. Altre eventuali potranno essere segnalate all’indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it

C’è una scadenza per l’invio delle MAD?
Il Ministero, come ci spiega la sindacalista Anief Chiara Cozzetto durante il nuovo question time sulle supplenze, non ha posto alcuna scadenza per l’invio delle domande di messa a disposizione.

Tuttavia alcune scuole, per motivi organizzativi, indicano delle scadenze. E’ chiaro che se all’interno delle disponibilità già ricevute non si riuscisse a trovare il profilo giusto, sarebbe corretto riaprire i termini delle istanze.

Qualora anche attraverso le messe a disposizione ricevute non si riesca a reperire il docente, alcune scuole avviano un interpello nazionale. Per questi motivi è sempre bene tenere d’occhio i siti delle scuole.

Interpelli nazionali attualmente aperti
Al di là delle migliaia di supplenze sicuramente disponibili tramite domanda di messa a disposizione, ecco gli interpelli nazionali ancora aperti

A Grosseto si cercano supplenti A027, domande entro 5 ottobre

Interpello supplenti A040 e A027 scuola Acquapendente (VT), scadenza 8 ottobre

Istituto di Firenze ricerca docente A033, domande entro 8 ottobre

Scuola di Omegna (VB) ricerca docente A040 e A041: disponibilità tramite MAD

Scuole nel Bellunese ricercano supplente fino al 31/08: domande entro 9 ottobre

Scuole di Avellino ricercano docenti AJ55, AF56, AP55: scadenza 6 ottobre

Ricerca supplenti per 3 spezzoni da 5 ore classe di concorso BA02, BB02, BD02 (lettori di lingua) provincia di Mantova

Scuola di Bagnoregio (VT) ricerca docente A027: domande entro 8 ottobre

GPS e GI esaurite, MAD non idonee: scuola di Venezia ricerca docente A027. Domande entro 4 ottobre

Supplenze docenti, a Roma 3.100 rinunce. Nuove nomine giovedì 7 ottobre

In quante province è possibile inviare la MAD?
Secondo la sindacalista dell’Anief la nota del 27 settembre non deroga al limite di un’unica provincia. Tuttavia va precisato che su questo la nota non dice nulla.

 

Per informazioni consultare il seguente sito:

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-non-ce-scadenza-per-invio-mad-ma-attenzione-agli-avvisi-quali-scuole-cercano-insegnanti/

Supplenze, migliaia su sostegno al 30 giugno 2022 posti in deroga, le TABELLE

scritto da Operatore

Supplenze su posti di sostegni in deroga: la data ultima del contratto sarà il 30 giugno. Uffici Scolastici regionali e provinciali pubblicano le tabelle con le disponibilità, i posti entreranno a far parte di quelli attribuibili con sistema informatizzato non appena si concluderanno le operazioni di immissione per il ruolo per l’anno scolastico 2021/22.

Posti di sostegno in deroga: no contratto a tempo indeterminato, supplenza al 30 giugno


Sui posti di sostegno in deroga – proprio per la loro natura aggiuntiva – non è possibile stipulare contratti a tempo indeterminato. I posti saranno coperti, come purtroppo da numerosi anni ormai, con supplenze al 30 giugno.

 

Ordine attribuzione supplenze


L’attribuzione delle supplenze su posti di sostegno avviene nell’ordine di seguito indicato (relativamente alle graduatorie di assunzione):

docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento, GaE;
2. docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS;

3. docenti privi del titolo di specializzazione ma che entro l’a. s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado inseriti in seconda fascia GPS;

4. graduatorie di istituto, naturalmente se vi è coincidenza tra il posto in deroga assegnato alla singola istituzione scolastica e se quest’ultima è  stata inserita dal docente nell’elenco delle 20 scuole;

Quindi l’ordine è sempre GaE, GPS, graduatorie di istituto.
 

Per info consultare il seguente sito:

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-migliaia-su-sostegno-al-30-giugno-2022-posti-in-deroga-le-tabelle/

Supplenze, docente e ATA nello stesso anno scolastico. Quando si può

scritto da Operatore


Sono in tanti a chiedersi nell’ambito del conferimento delle supplenze a tempo determinato se ad esempio è possibile per un collaboratore amministrativo accettare una supplenza come docente oppure l’inverso, qui di seguito vediamo quali possano essere i casi per i quali ciò sia realizzabile.

Può il personale ATA accettare una supplenza come docente?
Sì a condizione che sia di ruolo e che la supplenza sia fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Da cosa è regolamentata questa tipologia di supplenza
La risposta la troviamo nell’art. 59 del CCNL 29/11/2007 tutt’ ora in vigore e prevede che:

Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Un docente può accettare una supplenza come personale ATA?
No, a stabilirlo è l’art 36 del CCLN: “il personale docente (a tempo indeterminato) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”;

Quindi per il docente non c’è alcun riferimento al fatto che possa ricoprire uno qualsiasi dei profili ATA ma solo la possibilità di accettare nel comparto scuola rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado diverso o per diversa classe di concorso.

I docenti e il personale ATA potranno usufruire di congedi?
I docenti e gli ATA a tempo indeterminato potranno fruire di particolari congedi e ciò è valido anche quando accettano una supplenza di durata annuale in altro profilo.

Si può essere assunti nello stesso anno scolastico come docente e come personale ATA?
È possibile essere assunti nel profilo docente e in quello ATA nello stesso anno scolastico, purché i contratti siano separati e non contemporanei: “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità” (art.4 comma 3 Regolamento supplenze ATA).

“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.” [Art. 13 comma 22 dell’OM 60/2020]

Pertanto non è possibile accettare in contemporanea due supplenze afferenti a personale ATA e docente, anche se il servizio viene svolto in giornate non coincidenti, ad es. 6 ore come AA solo il sabato e 9 ore come docente dal Lunedi al Venerdi, perchè la durata dei contratti sarebbe comunque coincidente.

Il personale ATA può lasciare una supplenza annuale per accettarne un’altra?
L’accettazione di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude la possibilità di accettarne successivamente una per altro profilo sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

 

Per informazioni consultare il seguente sito:

https://www.orizzontescuola.it/supplenze-docente-e-ata-nello-stesso-anno-scolastico-quando-si-puo/

Supplenze, può un dirigente nominare un nuovo supplente se c’è già un docente assunto in precedenza ma con meno ore?

scritto da Operatore

Con Sentenza della Corte dei Conti n° 348 del 2021, sezione terza giurisdizionale centrale si affronta il caso di un dirigente scolastico al quale venivano contestati numerosi illeciti ed irregolarità ed afferenti: a) l’utilizzo dell’ auto di servizio per finalità extraistituzionali; b) una vacanza studio per alunni meritevoli dell’ Istituto, con preventiva iscrizione degli allievi e con una spesa pro – capite a carico, in parte, del bilancio scolastico; c) la nomina di un supplente temporaneo, sebbene l’ insegnamento fosse già parzialmente coperto da altro docente assunto in precedenza; d) un progetto alternanza scuola – lavoro; e) altre irregolarità descritte nella relazione ispettiva ed emerse dal controllo dei revisori dei conti. Parte appellante effettuava le proprie difese che venivano in parte accolte comportando ciò una rideterminazione della sanzione. Ne riportiamo,della sentenza in commento, alcuni passaggi che si ritengono di interesse comune per la peculiarità della vicenda trattata.

Sull’uso della vettura di servizio

La giurisprudenza contabile ha avuto modo di puntualizzare (Sez. II Centr. 425/2019) che i motivi legittimanti l’impiego dell’auto di servizio comportano la effettiva necessità legata a “ragioni inderogabili di servizio” che devono essere espressamente allegate e documentate di volta in volta dall’ utente (documento impiego mezzi). L’ assenza di cause giustificative (per inadeguato conto della tenuta libretto macchina e la mancata annotazione delle singole missioni) e l’inosservanza dell’onere gravante sul dirigente, determina di conseguenza un danno erariale.

Sulle vacanze studio e il mancato inserimento nel programma d’istituto

Quanto alle vacanze studio per alunni meritevoli, presso un centro estivo, il detto progetto non era stato inserito nel programma di istituto (ai sensi del decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44) e ha determinato una spesa a carico del bilancio scolastico con il versamento di una quota associativa a carico della scuola (oltre che a carico dei singoli studenti). Per i giudizi in tale caso si è in presenza di importo di spesa ingiustificata previsto per la partecipazione degli alunni secondo la prospettazione attorea non autorizzato dall’Istituto scolastico in violazione della normativa di specie e la condanna è avvenuta per palese violazione di legge causativa, nella specie, di danno erariale per come rideterminata in base alle difese di parte.

Sulla nomina di un supplente quando già era presente altro docente ma con un numero di ore inferiore
“Per quanto attiene la censura relativa all’incarico di supplenza, afferma la Procura che al tempo della nomina per un supplente temporaneo per n. 18 ore settimanali di lezione vi era altro docente, già assegnato per il medesimo insegnamento , il 31 agosto precedente da parte dell’ Ambito Territoriale, sebbene per 12 ore settimanali. Secondo la contestazione accolta dal giudice di primo grado, il dirigente avrebbe dovuto tener conto di tale assegnazione precedente ed il non aver operato in tal senso determinava una condotta scrivibile alla colpa grave, prospettazione accolta dal giudice di primo grado. Osserva il Collegio che la sovrapposizione è stata determinata per la realizzazione di un miglior servizio scolastico in un periodo dell’anno scolastico (quello iniziale) connotato da rilevanti incertezze sulla provvista del personale scolastico. La continuità didattica da garantire, la copertura di ulteriori assenze o di altre esigenze dell’Istituto e la finalità istituzionale di garantire il servizio scolastico integrano, nella specie, il requisito soggettivo della colpa lieve inidonea a fondare la responsabilità amministrativa, sicchè è da accogliere la richiesta di riforma avanzata dalla parte appellante”.

Alternanza scuola lavoro e l’assenza di procedure comparative
“Quanto all’alternanza scuola – lavoro ed alle convenzioni non precedute da una comparazione di proposta, appare da accogliere la censura di parte appellante. Occorre rimarcare, come anche affermato dal giudice di primo grado, che le attività risultano effettivamente svolte e che le medesime siano andate a beneficio degli alunni partecipanti e della comunità scolastica in specie a ridosso delle scadenze scolastiche. La sentenza di primo grado ha contestato l’assenza di procedure comparative di selezione del partner e di valutazione delle relative offerte ed ha proceduto ad una valutazione equitativa del danno”. Rileva il Collegio che dalle risultanze processuali non appare che il Procuratore regionale abbia effettivamente dimostrato l’esistenza del danno, né era precluso alla parte pubblica svolgere, in via istruttoria, una indagine esplorativa sui prezzi correnti di mercato per servizi analoghi a quello contestato ed acquisire, in siffatto modo, dati ed elementi di valutazione da porre in confronto con le tariffe praticate dalla impresa affidataria.

CHIETI - AVVISO di Pubblicazione Graduatoria Permanente Provinciale Provvisoria Personale ATA - 24 mesi - A.S. 2021-22

Si comunica che sul sito dell'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara sono state pubblicate le graduatorie provinciali permanenti provvisorie dei concorsi per soli titoli relative ai seguenti profili professionali dell'area A, As e B del personale ATA della scuola:

Area "B" - Assistente Amministrativo - Ass. Tecnico - Cuoco - Guardarobiere;

Area "As" - Addetto alle aziende agrarie;

Area "A" - Collaboratore Scolastico.

 

Consulatare il seguente sito:

https://www.istruzionechietipescara.it

 

Immissioni in ruolo, posti vacanti e disponibili in tutti gli ordini e gradi di scuola [ELABORAZIONE CISL SCUOLA]

 

Siamo in attesa dei contingenti relativi alle immissioni in ruolo e l’attesa è tanta:  manca, in realtà, l’aspetto più importante, ovvero il numero di docenti da stabilizzare per il prossimo anno scolastico. A fronte di oltre 112mila cattedre, non si ha la certezza di quante saranno coperte.

Siamo in attesa dei contingenti relativi alle immissioni in ruolo e l’attesa è tanta:  manca, in realtà, l’aspetto più importante, ovvero il numero di docenti da stabilizzare per il prossimo anno scolastico. A fronte di oltre 112mila cattedre, non si ha la certezza di quante saranno coperte.

Nonostante ci siano alcune differenze fra i vari calcoli, la cifra dovrebbe aggirarsi intorno fra i 64-70 mila nuovi assunti.

La Cisl Scuola fornisce un quadro elaborato a partire dai dati ministeriali dei posti vacanti e disponibili, in seguito alla mobilità.

Per approfondimenti consultare il seguente sito:

https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-posti-vacanti-e-disponibili-in-tutti-gli-ordini-e-gradi-di-scuola-elaborazione-cisl-scuola

Login